Se l’edificazione razionale di un fondo o di un gruppo di fondi è resa difficile o impossibile dallo sfavorevole tracciato dei confini, i proprietari interessati possono esigere, per la correzione dei confini, la collaborazione dei proprietari dei fondi confinanti.
Nell’ambito di una siffatta correzione può essere chiesta la permuta di terreno entro i limiti strettamente necessari e la cessione di un massimo di tre are in quanto con tale provvedimento sia considerevolmente migliorata l’edificabilità e la permuta o la cessione non appaia insopportabile per il proprietario colpito.
I Cantoni possono ordinare d’ufficio l’esecuzione di correzioni del confine. Essi possono delegare tale facoltà ai Comuni.
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