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Art. 64

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. Le autorità competenti in materia di sussidi possono, su domanda, autorizzare i proprietari di abitazioni, il cui prezzo è stato ridotto in virtù di precedenti disposizioni a procedere a una adeguata perequazione delle pigioni di abitazioni costruite in periodi successivi. Complessivamente non ne deve risultare alcun utile suppletivo per i proprietari.
  2. I proprietari di abitazioni il cui prezzo è stato ridotto in virtù di disposizioni precedenti possono essere autorizzati dalle autorità che hanno concesso i sussidi a procedere a aumenti limitati delle pigioni, al fine di costituire un capitale. Tali fondi suppletivi devono essere esclusivamente impiegati per il finanziamento di nuove abitazioni a prezzo ridotto o per il rinnovo di abitazioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la destinazione di questi fondi.

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