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Art. 41

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale

Ai proprietari di case che, per ridurre ulteriormente le pigioni, hanno differito la riscossione dell’interesse sul capitale proprio e, per motivi gravi sono costretti a vendere l’immobile o l’abitazione la Confederazione garantisce un prezzo di vendita corrispondente a quello cui essa potrebbe acquistare l’immobile o l’abitazione se esercitasse il diritto di compera e prelazione giusta l’articolo 50 capoverso 2. Il capitale proprio computabile è aumentato degli interessi differiti.

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