Torna alla legge

Art. 34

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. I mutui sono messi a disposizione degli istituti finanziari o degli enti di diritto pubblico e sono rimunerati al saggio d’interesse usualmente praticato sul mercato.
  2. Il Consiglio federale disciplina la durata e i termini d’ammortamento tenendo conto delle condizioni del mercato.
  3. Esso stabilisce le condizioni alle quali i mezzi devono essere trasmessi ai richiedenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.