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Art. 33

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale

Se non è garantito il finanziamento di un numero sufficiente d’abitazioni la Confederazione può assumersi la mediazione e la fideiussione di mutui. Essa può, se il finanziamento è reso difficile dalla rarefazione dei mezzi sul mercato dei capitali, accordare direttamente mutui.

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