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Art. 18

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. Il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni, eccezionalmente 25 al massimo dal pagamento.
  2. I mutui possono essere concessi a interessi più vantaggiosi di quelli usualmente praticati sul mercato, con possibilità di rinunciare all’ammortamento durante i primi anni.
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

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