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Art. 17

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. I mutui ammontano di norma al 100 per cento dei costi che entrano in considerazione per l’aiuto della Confederazione.
  2. Nello stabilirne l’entità vanno considerati i contributi forniti da Confederazione, Cantoni o terzi fino al momento del pagamento del mutuo.

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