L’Ufficio federale può garantire mediante fideiussione mutui ipotecari di grado posteriore accordati dalle banche o da altri adeguati istituti di credito a concorrenza del 65–90 per cento dei costi di investimento.
La fideiussione dell’Ufficio federale è accordata sottoforma di fideiussione semplice secondo l’articolo 495 capoverso 3 CO1.