La riduzione dell’interesse sul mutuo è soppressa se:
gli occupanti non adempiono più i loro obblighi di fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 15 capoverso 2 LPrA;
gli occupanti non soddisfano più le prescrizioni in materia di reddito e di sostanza;
il numero dei locali supera di più di due il numero di occupanti dell’alloggio.
Se la riduzione è soppressa, il proprietario o il titolare del diritto di superficie deve pagare interessi sul mutuo a decorrere dall’inizio dell’anno seguente. Egli può adeguare in modo corrispondente la pigione.
La riduzione è soppressa per gli alloggi che restano vacanti più di tre mesi. Sono eccettuati i casi di rigore.
Il proprietario o il titolare del diritto di superficie è tenuto a presentare all’Ufficio federale un conteggio annuo delle riduzioni di interessi chieste.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.