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Art. 47

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può delegare compiti inerenti all’esecuzione della presente legge a organizzazioni mantello, centrali d’emissione, istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni idonee.
  2. La delega di compiti d’esecuzione avviene mediante mandati di prestazione.
  3. I mandati di prestazione definiscono:
    1. genere, entità e indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dagli enti incaricati;
    2. le modalità di presentazione di un rapporto periodico, del controllo di qualità, dell’allestimento del preventivo e della presentazione dei conti.

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