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Art. 46

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le disposizione d’esecuzione.
  2. L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
  3. Esso coordina ed armonizza l’esecuzione con l’attività dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

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