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Art. 20

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. Gli alloggi che fruiscono delle misure di promozione devono essere utilizzati unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell’aiuto federale (divieto di cambiamento della destinazione).
  2. A garanzia del mantenimento della destinazione, la Confederazione gode durante questo periodo di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari al valore di reddito che può essere conseguito con una locazione conforme alla destinazione.
  3. Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
  4. I diritti di compera e di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

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