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Art. 19

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. L’aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.
  2. Se, per lungo tempo, la riduzione degli interessi sui mutui non è più chiesta, l’Ufficio federale può esigere che, entro un termine adeguato, il finanziamento sia convertito e l’aiuto federale soppresso.
  3. Su domanda e con il consenso dell’Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all’aiuto federale se i mutui sono stati rimborsati e la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione.

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