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Art. 29

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
  3. Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20091
Art. 17 e 26 cpv. 3: 1° marzo 2007

Footnotes

  1. DCF del 31 ott. 2007.

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