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Art. 28c

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica, i Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 17 capoverso 2 lettera k e adottano misure collaterali volte ad accrescere l’efficienza e l’efficacia delle casse di compensazione per assegni familiari.

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