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Art. 27

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme.
  2. Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA1, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.2
  3. Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS3e all’articolo 76a capoverso 2 LPGA.4

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775;FF 2019 935).

  3. RS 831.10

  4. Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

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