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Art. 26

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell’entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 17.
  2. Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.
  3. Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.

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