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Art. 15

836.1LAFFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS1.

Footnotes

  1. RS 831.10

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