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Art. 14

836.1LAFFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
  2. In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA1, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.2
  3. .3

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II1766,1994V897).

  3. Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159).

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