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Art. 35s

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 17–19 LIPG)

  1. L’indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16u capoverso 3 LIPG.
  2. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS1.
  3. Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.
  4. Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
  5. Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.

Footnotes

  1. RS 831.10

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