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Art. 35i

834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale

(art. 17–19 LIPG)

  1. Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi all’inizio del periodo di diritto all’indennità.
  2. Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, la cassa di compensazione competente all’inizio del periodo di diritto all’indennità resta competente per entrambi i genitori durante l’intero termine quadro.
  3. La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

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