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Art. 21a

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all’indennità per il tramite di un sistema d’informazione gestito dall’Ufficio centrale di compensazione.
  2. Nel sistema d’informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l’esercizio del diritto all’indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d’informazione o registri seguenti:
    1. il registro dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile1;
    2. il sistema nazionale d’informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 20152sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport;
    3. il registro d’identificazione delle imprese di cui all’articolo 6 della legge federale del 18 giugno 20103sul numero d’identificazione delle imprese;
    4. il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 20084sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS;
    5. il sistema d’informazione di cui all’articolo 80 della legge del 6 ottobre 19955sul servizio civile;
    6. il registro degli assicurati di cui all’articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 19466sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
    7. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a –21e ) della legge del 24 marzo 20067sugli assegni familiari.
  3. L’Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d’informazione alle casse di compensazione AVS competenti.
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la responsabilità in materia di protezione dei dati;
    2. i dati da registrare e da comunicare;
    3. la durata di conservazione;
    4. l’accesso ai dati;
    5. la collaborazione fra gli utenti;
    6. la sicurezza dei dati.

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 415.1

  3. RS 431.03

  4. RS 510.91

  5. RS 824.0

  6. RS 831.10

  7. RS 836.2

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