È considerato partecipante a un’attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a:1
corsi fuori servizio, gare ed esercizi della truppa;
corsi, esercizi, esami e gare nazionali, regionali, cantonali e locali delle associazioni, delle società e delle organizzazioni militari;
gare militari internazionali o sportive militari in Svizzera o all’estero;
interventi di società militari nel servizio in caso di catastrofi.
Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 3 della legge solo i membri della delegazione svizzera.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). ↩
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