I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l’80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio:
cura medica (art. 16 e 18a );
spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
cure a domicilio e cure (art. 20);
mezzi ausiliari (art. 21);
spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato.
L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.