Se il defunto non ha lasciato né coniuge né figli aventi diritto a una rendita o se tale diritto è venuto a cessare, i genitori sono legittimati alla rendita nella misura in cui ne sussista il bisogno.
A ciascuno dei genitori è concessa una rendita pari al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
Nel caso di modificazione rilevante della situazione economica dell’avente diritto, la rendita può essere rideterminata o soppressa d’ufficio o su domanda.
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