Qualora il decesso non sia la conseguenza dell’affezione assicurata, l’assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell’assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d’invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante.
Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle aliquote ordinarie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.