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Art. 69j

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Per l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei dati è competente l’organo che fornisce i dati o che li introduce nella banca dati inerente all’esecuzione.
  2. Se gli aventi diritto all’informazione o all’accesso constatano registrazioni errate o non aggiornate, la segreteria della commissione di coordinamento ordina la rettifica dei dati corrispondenti.

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