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Art. 69i

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Le aziende hanno il diritto di chiedere informazioni sui dati che le concernono all’organo preposto alla gestione della banca dei dati inerente all’esecuzione (art. 69a ) o agli organi di esecuzione competenti.
  2. L’organo preposto alla gestione della banca dati inerente all’esecuzione o l’organo di esecuzione competente rendono noto in modo completo, gratuitamente e di regola per scritto il contenuto dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’informazione.
  3. Gli aventi diritto all’informazione possono chiedere la rettifica, il completamento o l’eliminazione dalla banca dati inerente all’esecuzione di dati non corretti che li concernono.

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