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Art. 69g

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli organi autorizzati all’introduzione e all’elaborazione dei dati nonché al loro accesso adottano i provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i loro dati siano protetti dalla perdita, da qualsiasi trattamento e consultazione illeciti, come pure dalla sottrazione.
  2. I gestori delle banche dati inerenti all’esecuzione di cui all’articolo 69a capoversi 2 e 3 devono provvedere affinché, in caso di accesso a dati rilevanti relativi a danni o ad aziende (art. 69c lett. b e c), siano registrati automaticamente nel protocollo i nomi degli utenti e la data di accesso alla banca dati inerente all’esecuzione. Su richiesta, l’INSAI o la SECO forniscono agli assicuratori estratti di questi protocolli.

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