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Art. 69f

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. La commissione di coordinamento può mettere dati anonimizzati a disposizione di autorità, organizzazioni e privati, per le loro valutazioni. A tal fine può consegnare agli interessati estratti della banca dati inerente all’esecuzione o rilasciare autorizzazioni di accesso limitate.
  2. La commissione di coordinamento garantisce che la comunicazione di dati a terzi non permetta di risalire in particolare all’identità delle aziende registrate nella banca dati inerente all’esecuzione, delle autorità coinvolte, degli assicurati o degli assicuratori.

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