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Art. 91

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Per ogni anno, gli assicuratori iscritti nel registro devono consegnare all’UFSP, entro il 30 giugno dell’anno seguente, il rapporto e i conti previsti all’articolo 109. Gli istituti di assicurazione privati inviano inoltre copia di questi documenti all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari1.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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