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Art. 90

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli assicuratori designati all’articolo 68 della legge possono partecipare alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni solo dall’inizio d’un anno civile. A tal fine devono presentare una domanda di registrazione all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno precedente.
  2. La domanda di registrazione va deposta per iscritto, in tre esemplari. Alla stessa devono essere allegati:
    1. per gli istituti di assicurazione privati: i documenti comprovanti l’autorizzazione di praticare l’assicurazione contro gli infortuni;
    2. 1 per le casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni: i testi legali e i regolamenti, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell’assicurazione conformemente alla legge;
    3. 2 per le casse malati ai sensi della LAMal3: le disposizioni degli statuti e regolamenti concernenti l’assicurazione contro gli infortuni, con indicazione delle modifiche previste per la gestione dell’assicurazione conformemente alla legge, come pure un originale dell’accordo disciplinare la loro collaborazione con un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 della legge.
  3. L’UFSP esamina se le condizioni stabilite sono soddisfatte e se il richiedente è in grado di gestire l’assicurazione conformemente alla legge. Notifica al richiedente, mediante decisione, l’iscrizione al registro o il rigetto della domanda.4
  4. L’UFSP pubblica l’elenco degli assicuratori iscritti nel registro.5L’elenco indica pure gli assicuratori con cui le casse malati hanno stipulato un accordo di cooperazione (art. 70 cpv. 2 LAINF).
  5. Con l’iscrizione nel registro, gli assicuratori s’impegnano a gestire l’assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legge. Ogni modifica strutturale che ne rimetta in causa l’esecuzione va comunicata senza indugio all’UFSP.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  3. RS 832.10

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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