Torna alla legge

Art. 69a

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:
    1. le date delle cure;
    2. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
    3. le diagnosi.
  2. Nella fattura, le prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.
  3. Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3255).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.