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Art. 69

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Gli articoli 44 e 46–54 dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie sono validi anche per l’abilitazione dei chiropratici, delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica e delle organizzazioni che le occupano (personale paramedico) e dei laboratori, a praticare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.2Il DFI può designare altre persone che possono praticare per l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti di un’autorizzazione cantonale.

Footnotes

  1. RS 832.102

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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