Torna alla legge

Art. 54

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

L’assicuratore può domandare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie ed esigere gratuitamente le copie di rapporti ufficiali e di polizia. I costi straordinari, particolarmente quelli per richieste perizie1supplementari, devono essere rimborsati alle autorità.

Footnotes

  1. RU 1983 1160

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.