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Art. 53

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro, al servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, all’ufficio AI o all’assicuratore, fornendo informazioni riguardanti:1
    1. l’ora, il luogo, le circostanze esatte e le conseguenze dell’infortunio;
    2. 2 il medico curante o l’ospedale;
    3. i responsabili e le assicurazioni interessati.
  2. Il datore di lavoro esamina immediatamente le cause e le circostanze dell’infortunio professionale; in caso d’infortunio non professionale egli rileva nella notifica dell’infortunio le indicazioni dell’assicurato. L’infortunato riceve una scheda d’infortunio, eccetto nei casi di poco conto; conserva questa scheda fino al termine della cura medica e la restituisce quindi al datore di lavoro che la inoltrerà all’assicuratore.
  3. Gli assicuratori mettono a disposizione gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale. Questi formulari devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro, dal servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, dall’ufficio AI o dal medico curante e consegnati senza indugio all’assicuratore competente. Devono contenere in particolare le indicazioni necessarie a:3
    1. chiarire le circostanze dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale;
    2. procedere all’esame medico dei postumi dell’infortunio o della malattia professionale;
    3. determinare le prestazioni;
    4. valutare la sicurezza sul lavoro e compilare le statistiche.
  4. Gli assicuratori possono emanare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione, uffici AI, lavoratori e medici.4
  5. La notifica dell’infortunio allʼINSAI non esime dall’obbligo di annunciare di cui all’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 agosto 19835sullʼassicurazione contro la disoccupazione.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  5. RS 837.02

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

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