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Art. 33a

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. La riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2terdella legge è calcolata sull’ammontare della rendita d’invalidità o della rendita complementare, comprese le indennità di rincaro.
  2. Dopo la rettifica della rendita complementare secondo l’articolo 33 capoverso 2 o dell’indennità di rincaro, la riduzione è calcolata sul nuovo ammontare.

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