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Art. 33

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Se una rendita di vecchiaia dell’AVS succede a una rendita dell’AI, non si procede a un nuovo calcolo della rendita complementare.
  2. Le rendite complementari sono rettificate quando:
    1. 1 rendite per i figli dell’AVS o dell’AI oppure rendite equivalenti di un’assicurazione sociale estera sono soppresse o aggiunte;
    2. la rendita dell’AVS o dell’AI è aumentata o ridotta a causa di una modificazione delle basi di calcolo;
    3. 2 il grado d’invalidità determinante per l’assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente;
    4. il guadagno assicurato secondo l’articolo 24 capoverso 3 è modificato;
    5. 3 la riscossione della rendita dell’AVS è differita conformemente all’articolo 39 della legge federale del 20 dicembre 19464sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o anticipata conformemente all’articolo 40 LAVS.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914).

  3. Introdotta dall’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  4. RS 831.10

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