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Art. 120

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’assicuratore deve indicare al datore di lavoro i tassi dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure i supplementi per le spese amministrative, per la prevenzione degli infortuni ed eventualmente per le indennità di rincaro e per i pagamenti rateali.1
  2. Decorso l’esercizio contabile, il datore di lavoro deve dichiarare all’assicuratore, entro il termine fissato da quest’ultimo, i salari determinanti per il calcolo dell’importo definitivo dei premi.
  3. Se il datore di lavoro non provvede in merito, l’assicuratore fissa mediante decisione l’importo dovuto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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