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Art. 119

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Gli assicuratori possono prevedere un premio minimo di 100 franchi all’anno al massimo per ciascuna branca dell’assicurazione obbligatoria. Tale importo comprende i premi supplementari menzionati all’articolo 92 capoverso 1 della legge.

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