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Annex 1

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

(art. 19h )

Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

  1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:
rendita vitalizia = parte di rendita
  1. Ove:

designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);

designa l’aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;

il rapporto tra l’importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

  1. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell’anno civile del calcolo e la media ponderata dei tassi d’interesse tecnici medi figuranti nell’ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale1.

Footnotes

  1. Consultabile (in tedesco e in francese) all’indirizzo seguente:www.oak-bv.admin.ch> Temi > Rilevamento situazione finanziaria.

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