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Art. 19f

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 22 giugno 19981sul Fondo di garanzia LPP.2
  2. Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

Footnotes

  1. RS 831.432.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

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