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Art. 19d

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell’anno precedente un avere di previdenza a loro nome.
  2. Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell’assicurato.

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