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Art. 25c

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazione1non disponga altrimenti.
  2. Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché la Convenzione AELS emendata2non disponga altrimenti.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 0.632.31

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