Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 CC1lo può notificare all’istituto di libero passaggio.
In caso di libero passaggio l’istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell’ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d’uscita, la notificazione dev’essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.
Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
L’istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
il pagamento in contanti secondo l’articolo 5 di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c LPP2.
L’istituto di libero passaggio annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi 1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
L’istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all’ufficio specializzato.