Torna alla legge

Art. 24a

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.