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Art. 22e

831.42LFLPFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP1), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC2.
  2. Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età di riferimento3secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare.

Footnotes

  1. RS 831.40

  2. RS 210

  3. Nuova espr. giusta l’all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92;FF 2019 5179).

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