831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa.1
L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con l’assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b.
Il capoverso 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio.
Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l’istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev’essere reso noto all’autorità di vigilanza.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). ↩
Introdotti dal n. III dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Abrogati dal n. 2 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). ↩
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