831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.
Tale importo minimo non riguarda l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né i diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.
Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.
L’assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l’importo più elevato fra gli importi seguenti:
l’importo della prestazione di libero passaggio, iscritto all’età di 50 anni, sommato con i rimborsi effettuati dopo i 50 anni, meno l’importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni, impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d’abitazioni;
la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d’abitazioni.
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