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Art. 13

831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’istituto di previdenza deve notificare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l’apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso all’istituto di previdenza.
  2. L’Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni notificati nonché della restituzione dei prelievi anticipati.
  3. Essa conferma all’assicurato, su richiesta scritta di quest’ultimo, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l’autorità competente per il rimborso delle imposte pagate.

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